Genova, 14/01/2019.
Si estende al quartiere di Genova Cornigliano,
con le stesse modalità di limitazione valide per
l’ordinanza emessa per il Municipio Centro Ovest e per
Certosa e Rivarolo, l’ordinanza che vieta il
consumo e la detenzione di bevande alcoliche (per il
consumo immediato) in strada e in aree pubbliche
nonché restrizioni per circoli e locali che vendono alcol. Il
perimetro territoriale all’interno del quale vige
il divieto (fino al 31 marzo 2019) è definito
dalle seguenti vie a Cornigliano e dintorni, in
esso comprese:
- Lato mare: Via Guido Rossa, Piazza Ernesto
Savio (comprese), compresa l’intera area della stazione
ferroviaria; Lato Levante: Via della Superba (sponda destra
orografica del torrente Polcevera), Via Tea Benedetti
(comprese).
- Lato Monte: Via Renata Bianchi, Via Luigi
Perini, Corso Ferdinando Maria Perrone, Piazza Massena, Via
Coronata ( sino all’intersezione con la Via Domenico Baffigo,
Giardini Luciano Melis, Via Nino Cervetto, Via Tonale
(comprese).
- Lato Ponente: Via Angelo Siffredi sino
all’intersezione con Via Tonale (comprese);
Queste le disposizioni nel dettaglio dell'ordinanza
anti-alcol a Cornigliano:
- Le attività di somministrazione di alimenti e bevande
nonché le attività artigianali alimentari devono chiudere alla
clientela entro le ore 1 da lunedì a venerdì ed entro le
ore 2 del giorno successivo il venerdì, il sabato e tutti i
prefestivi, con divieto di apertura prima delle ore 5 degli stessi
giorni, ad esclusione di quelle attività che non
commerciano/somministrano bevande alcooliche in qualsiasi forma e
di qualsiasi gradazione.
- Tutti gli esercizi di vicinato (fino a 250 mq.
di superficie netta di vendita) devono chiudere
l'attività entro le ore 21 di ogni giorno, con divieto
di apertura prima delle ore 6 del giorno successivo, ad esclusione
di quelli che non commerciano bevande alcooliche in qualsiasi forma
e di qualsiasi gradazione.
- Le strutture con superficie di vendita superiore a 250
mq. che protraggono l’attività dopo le ore 21, da
quell’ora devono cessare la vendita di alcolici e sono tenute a
garantire l’impossibilità da parte dei clienti di accedere alle
bevande alcoliche riponendo le stesse in aree chiuse come armadi,
Documento firmato digitalmente magazzini, cantine e simili o con
sbarramento delle corsie e scaffalature in cui sono esposti
alcolici; la vendita di alcolici può riprendere dalle 6 del giorno
successivo.
- I titolari o gestori di attività di somministrazione di
alimenti e bevande, gli esercizi di vicinato che possono
restare aperti dopo le ore 21 in base al presente provvedimento, le
grandi e medie strutture di vendita e le attività commerciali
artigianali per la vendita di prodotti alimentari, non devono
vendere per asporto bevande di qualsiasi genere in contenitori di
vetro e/o metallo dopo le ore 21 e sino alle ore 6 del giorno
successivo.
- Nei circoli privati tutte le attività rumorose
che si svolgono all’interno devono esaurirsi entro le ore 24 e non
possono riprendere prima delle ore 7 successive dei giorni feriali
e sino alle ore 9 successive dei giorni festivi, fatte salve
eventuali limitazioni più restrittive prescritte dal Nulla Osta
Acustico. La somministrazione di alimenti e bevande per i
circoli privati deve cessare inderogabilmente entro le ore
23 e non può riprendere prima delle ore 7 del giorno
successivo.
- Tutte le attività commerciali, artigianali e di
somministrazione nonché i circoli privati che effettuano
somministrazione, dovranno rendere noto al pubblico
l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio
esercizio, nonché le altre limitazioni stabilite con la presente
ordinanza, mediante l'apposizione di informazioni
all'interno ed all'esterno del locale, con l
'indicazione degli orari sopra stabiliti.
- Sono vietati a chiunque, nel perimetro sopra
individuato, ogni giorno dalle ore 12 alle ore 8 del giorno
successivo, il consumo e la detenzione, finalizzata
all’immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura
originaria), di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione
in area pubblica e/o aperta al pubblico, ad eccezione delle
superfici di somministrazione autorizzate
(plateatici).
«L’estensione dei divieti in un perimetro come quello di
Cornigliano - dice l’assessore al Commercio del Comune di Genova
Paola Bordilli - risponde a richieste pervenute
fortemente dal territorio, abitanti e anche commercianti. Un
provvedimento adottato per arginare gli episodi di degrado e risse
che si verificano a causa di un consumo smodato di bevande
alcoliche, spesso vendute da finti circoli o minimarket. Vogliamo
combattere ogni abuso, sia di consumo che di vendita, e riportare
vivibilità, difendendo anche il sano commercio, in un quartiere
importante come Cornigliano».
«E’ per noi importante andare ad applicare un efficace
strumento su un territorio in cui - aggiunge l’assessore
alla Sicurezza del Comune di Genova Stefano
Garassino - vogliamo combattere il degrado lavorando per
la sicurezza dei cittadini. Come tutte le nostre ordinanze
sottoporremo anche questa a un monitoraggio accurato».