L'assicurazione medica dopo il decreto Gelli: modifiche e migliorie

Magazine, 15/03/2019.

La Legge N° 24 del 2017, chiamata Legge Gelli, riforma quello che è il rapporto del medico con il proprio paziente e la struttura ospedaliera, fornendo una regolamentazione nell’ambito civile e penale riguardo alle rivendicazioni di chi ha sofferto un danno. In sostanza, disciplina la materia della responsabilità professionale dei soggetti che esercitano una professione sanitaria, allo scopo di determinare una nuova regolamentazione che ponga tranquillità per i medici, ma allo stesso tempo garantisca trasparenza per i pazienti.

La Legge Gelli Bianco

L’obiettivo principale della legge consiste nel porre chiarimenti alle contenzioni che sorgono nell’ambito medico legale. Ciò per rispondere all’aumento del costo delle assicurazioni e alla sempre più incisiva influenza della medicina difensiva, causa di usi inadeguati delle risorse della sanità pubblica. Il provvedimento dunque regolamenta la gestione del rischio sanitario, ponendo in essere quell’insieme necessario di monitoraggio, prevenzione e controllo. Allo stesso tempo, pone l’obbligo alle strutture sanitarie di fornire tutta la dovuta documentazione al richiedente, entro sette giorni. Inoltre, pone quelle linee guida dell’attività tecnica e scientifica della medicina che un tempo erano riservate alla Società Scientifica. Questi provvedimenti sono diretti a limitare la responsabilità sanitaria alla colpa grave, coinvolgendo allo stesso tempo l’intera struttura sanitaria nel caso della singola responsabilità. Implica un preciso obbligo per gli addetti a stipulare una polizza assicurativa professionale medica, consentendo l’azione diretta verso coloro che sono gli assicuratori. In aggiunta, pone le linee guida e regole pratiche indispensabili per la determinazione e valutazione della responsabilità. Da una parte, la legge limita la responsabilità in termini penali nel caso in cui il medico non riesca a dimostrare la propria imperizia, determinata in corrispondenza delle linee guida che è tenuto a seguire. Sul piano della responsabilità civile, gli addetti della struttura sanitaria saranno responsabili nei confronti del paziente nei soli termini indicati dall’articolo 2043 del Codice Civile.

Prima e dopo la legge Gelli

Nel periodo antecedente la promulgazione della legge, il medico dipendente della struttura sanitaria era responsabile per colpa lieve o grave nel caso in cui lo stesso ospedale operasse la rivalsa nei suoi confronti. Cioè nel caso in cui, avendo pagato il risarcimento, poneva in essere un procedimento giudiziale per ottenere la somma versata dal medico dichiarato colpevole. Nel caso di un medico libero professionista che esercitasse all’interno di una struttura sanitaria, l’eventuale dichiarazione di colpevolezza vincolava lui e lo stesso ospedale al pagamento del risarcimento. Con l’introduzione della Legge Gelli, il medico è responsabile civilmente senza valutare quale sia il suo inquadramento operativo in seno all’ospedale, mentre la struttura sanitaria è tenuta a rispondere per la responsabilità contrattuale.

La polizza professionale medico

Oggi, nel caso in cui un medico sia oggetto di una richiesta di risarcimento oppure altro atto, quale un avviso di garanzia, interverrà la sua copertura assicurativa, divenuta obbligatoria. Gli atti contestati al medico sono oggetto di una rivalsa che si concentra sulla sua responsabilità per la commissione di un presunto errore, svolto appunto durante lo svolgimento della professione. In questi casi, si aprirà un sinistro nel momento in cui il medico contatta il proprio assicuratore informandolo. Avverrà che il procedimento di risarcimento fallisca poiché il medico non ha colpa. Può avvenire che dall’ambito civile si passi a quello penale, oppure che l’assicuratore riesca nella conciliazione evitando la sentenza. In questi ultimi casi, la polizza coprirà il medico dai rischi professionali evitando di pagare direttamente con il proprio patrimonio. I sinistri che la polizza professionale obbligatoria copre sono:

  • Assente rispetto delle linee guida e delle procedure;
  • Assente o errata acquisizione del consenso informativo oppure di una cartella clinica;
  • Nel caso di una prestazione chirurgica, la commissione di un errore tecnico che comporti per il paziente una grave menomazione;
  • Nel caso di una terapia, che la stessa per errore del medico abbia aggravato la patologia pregressa del paziente in maniera irreversibile;
  • Diagnosi in un’urgenza errata che abbia comportato gravi danni;
  • Intervento non tempestivo nei casi in cui risulti necessario.

Polizza legale e infortuni verso terzi

La Legge Gelli fornisce uno strumento valido per risolvere quelle questioni che prevedono una responsabilità del medico. La RC professionale, tuttavia, non è sempre sufficiente, obbligando il professionista a dovere stipulare una Polizza Legale. Essa copre tutte le spese legali che dovrà sostenere nel caso in cui il procedimento giudiziale inizi e la questione sia sottoposta a un giudice. Inoltre, è da chiarire che chi sottoscrive una RC professionale copre quei danni causati al paziente e nei confronti di terzi, ma non nei propri confronti. Cioè il medico non ha alcuna copertura dalla polizza, a meno che non sottoscriva una RC infortuni. Quando si stipula una polizza, la compagnia deve operare in maniera tale da comprendere quale sia il rischio che il medico corre svolgendo la propria attività. Per scegliere la migliore assicurazione, è possibile visitare il sito www.ConvieneOnline.it. Per questa ragione verrà fornito un questionario che è un documento assicurativo ufficiale, che dovrà essere compilato da parte del medico e indispensabile per la stipulazione dell’assicurazione. Le informazioni in esso contenuto dovranno essere veritiere. Se fossero false, la Compagnia Assicurativa potrebbe rifiutarsi di pagare il sinistro.

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