I vaccinati con terza dose non devono fare la quarantena. Super Green Pass per i trasporti. Le regole dal 10 gennaio

Magazine, 30/12/2021.

Sono due le grandi novità emerse dal consiglio dei ministri del 29 dicembre 2021: lo stop alla quarantena per chi è venuto in contatto con un positivo per i vaccinati con la dose booster (terza dose) e per chi ha concluso il ciclo primario (prima e seconda dose) da meno di 4 mesi e l'introduzione del Super Green Pass (ossia il pass per vaccinati e guariti) sul trasporto pubblico locale a partire da lunedì 10 gennaio.

In un'Italia che ha visto salire vertiginosamente il numero di casi, sfiorando la quota di 100.000 sta per entrare in vigore un nuovo decreto anti-covid che cerca di arginare da un lato l'alzarsi dei contagi, dall'altro di evitare la paralisi del paese con un eccesso di quarantene di asintomatici che potrebbero bloccare il mondo del lavoro e di conseguenza l'economia.
Ecco quali sono le misure che enteranno in vigore dal 10 gennaio nel dettaglio.

  • Super Green pass, dove serve?

Il Super Green Pass viene esteso al trasporto pubblico locale e regionale, oltreché per accedere ad alberghi e strutture ricettive, feste conseguenti a cerimonie religiose e civili, sagre e fiere, centri congressi, tavoli all'aperto dei ristoranti, centri congressi, impianti di risalita con finalità turistico commerciali, anche se adibiti in località sciistiche, piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere, centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
La nuova introduzione del Super Green Pass mette di fatto i non vaccinati sopra i 12 anni nell'impossibilità di spostarsi e partecipare ad attività ricreative, ma non di andare a scuola e di lavorare, non è infatti passata la misura che voleva estendere il green pass rafforzato a tutto il mondo del lavoro. Per lavorare resta quindi la facoltà di avvalersi del tampone

  • Quarantene per vaccinati: quando non vanno fatte

Il nuovo decreto introduce anche lo stop alle quarantene per le persone che sono entrate in contatto stretto con un positivo confermato che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni (4 mesi) oppure che abbiano già ricevuto la terza dose. Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, i suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare - solo qualora sintomatici - un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso. Per tutti gli altri restano in vigore le misure attuali, quarantena di 10 giorni con tampone negativo al decimo o di 14 giorni senza tampone.

La quarantena o l'autosorveglianza termineranno solo dopo esito negativo di un testi antigenico rapido o molecolare effettuato anche presso centri privati. In questo caso andrà trasmesso il referto all'Asl di competenza anche in modalità elettronica.

  • Prezzo calmierato delle mascherine FFP2

Con il nuovo decreto sarà introdotto anche un prezzo calmierato per le mascherine FFP2: la struttura commissariale sarà incaricata di stipulare apposite convenzioni con le farmacie. 

  • Riduzione delle capienze

Negli impianti sportivi al chiuso le capienze sono ridotte al 35% e al 50% negli impianti sportivi all'aperto, come gli stadi.

Di Chiara Pieri

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