Capodanno Genova 2020: vietati spray urticanti e botti. Ecco dove

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Genova, 31/12/2019.

In previsione di un grande afflusso di partecipanti ai festeggiamenti per il Capodanno 2020 a Genova e nel richiamare tutti i cittadini al rigoroso rispetto delle norme per evitare danni alle persone e agli animali e garantire la sicurezza, è stata ampliata a tutto il Porto Antico di Genova l’area nella quale, dalle ore 19 dei giorno 31 dicembre 2019 fino al termine dello spettacolo, viene vietata la detenzione di dispositivi contenenti spray urticante. Suddetti spray, se detenuti, devono essere consegnati prima dell’ingresso nell’area interdetta presso il punto di raccolta appositamente istituito per la loro custodia.

Restano invariate le altre misure di sicurezza, che vietano anche per la festa di Capodanno 2020 in piazza De Ferrari, dalle ore 19 del 31 dicembre fino al termine dello spettacolo, la detenzione di dispositivi contenenti spray urticante (che, qualora detenuti, dovranno essere consegnati al punto di raccolta appositamente istituito in via Petrarca).

L’inosservanza di queste regole, fatte salve le sanzioni anche penali previste dalla normativa vigente, saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. All’atto della contestazione della violazione è anche stabilito il sequestro degli artifici pirotecnici e del materiale esplodente detenuto dal trasgressore. È anche possibile l’applicazione di ulteriori sanzioni per le violazioni di speciali disposizioni legislative o regolamentari.

Capodanno: vietati botti, petardi e fuochi a Genova

In occasione del TriCapodanno a Genova, l'amministrazione comunale richiama tutti i cittadini al rigoroso rispetto delle norme per evitare danni alle persone e agli animali e garantire la sicurezza. Su tutto il territorio cittadino, dalle ore 19.30 del 29 dicembre alle 7 del 30 dicembre, dalle 19.30 del 30 dicembre alle 7 del 31 dicembre e dalle 19.30 del 31 dicembre alle 7 del 1° gennaio è quindi vietata la detenzione di ogni tipo di artificio pirotecnico / materiale esplodente in area pubblica e/o aperta al pubblico.

Si richiama anche l’art. 21 del Regolamento di polizia urbana che pone, fra gli altri, il divieto di fare esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico di qualsiasi tipo, nonché in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche ove transitano o siano presenti delle persone.

Di A.S.

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