Decreto Legge del 14 gennaio, regole e divieti: spostamenti tra regioni, seconde case, nuova area bianca

Magazine, 14/01/2021.

Spostamenti tra regioni vietati, restrizioni anti Covid estese (almeno) di un altro mese e mezzo, stato di emergenza prorogato al 30 aprile 2021. Questi i punti principali del Decreto Legge del 14 gennaio 2021 (qui il testo completo) che contiene le nuove norme per il contenimento della diffusione del Covid-19.

Il nuovo Decreto Legge conferma fino al 15 febbraio 2021 il divieto già in vigore di ogni spostamento tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute (e nel caso è necessaria una autocertificazione). È da specificare che gli spostamenti tra regioni sono vietati anche nelle zone gialle e che, come sempre, resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Inoltre, dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale vengono applicate ulteriori misure contenitive. Sempre in tema di spostamenti è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le 22.00 (dalle 22.00 alle 5.00 c'è sempre il coprifuoco), a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione (la persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono). Tali spostamenti possono avvenire all’interno della stessa regione, in area gialla, e all’interno dello stesso comune, in area arancione e in area rossa (qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5 mila abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia): queste regole valgono anche per le seconde case, che dunque non si possono mai raggiungere se si trovano in un'altra regione (ovviamente tranne che per situazioni di emergenza o necessità) e, nelle zone arancioni o rosse, neppure se si trovano in un altro comune.

Tra le novità del nuovo Decreto Legge c'è poi l'istituzione - in aggiunta alle ormai note zone rossa, arancione e gialla - della cosiddetta area bianca, quella delle regioni con un livello di rischio basso, dove l'incidenza dei contagi da Covid è, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100 mila abitanti (uno scenario che, al momento, non si registra in nessuna regione italiana). Nell'area bianca non si applicano le misure restrittive previste dai Dpcm per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli (però possono comunque essere adottate, con Dpcm, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico). In aggiunta, i parametri per inserire le regioni in zona rossa e zona arancione diventano più restrittivi.

Per quanto riguarda le modalità di apertura (o chiusura) di negozi, ristoranti e locali, la possibile riapertura dei musei in zona gialla, il verdetto su palestreimpianti sciistici, è atteso un nuovo Dpcm entro il 15 gennaio 2021 con tutte le regole aggiornate.

In considerazione della necessità di agevolare l’attuazione del piano vaccinale per la prevenzione del contagio da Covid-19, in coerenza con le vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali, il Decreto Legge prevede l'istituzione di una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento. Inoltre, su istanza della regione o provincia autonoma interessata, la piattaforma nazionale esegue, in sussidiarietà, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della Salute.

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