Mascherine in Piemonte obbligatorie anche all'aperto: quando e dove bisogna indossarle

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Torino, 28/05/2020.

Sarà un 2 giugno all'insegna della prudenza e delle mascherine quello che si festeggerà in Piemonte, dove da giorni si parlava di una possibile ordinanza anti-Coronavirus in vista del ponte della festa della Repubblica. Ora l'ipotesi diventa una regola da seguire: il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha firmato l'ordinanza 64 del 27 maggio, che prevede da venerdì 29 maggio fino alla mezzanotte di martedì 2 giugno 2020, salvo diverse regolamentazioni dei sindaci relative al proprio territorio comunale, l'obbligo di usare la mascherina in tutti i luoghi pubblici all’aperto del territorio regionale, ma solo all’interno dei centri abitati e nelle aree commerciali

E se l'ordinanza è chiara sull'intenzione di tutelare i piemontesi in una giornata solitamente di festa, potrebbe non essere altrettanto chiaro ai cittadini quando si deve utilizzare la mascherina e quando no per il ponte che va dal 29 maggio al 2 giugno. Si devono utilizzare anche mentre si pratica sport? Devono utilizzarla anche i bambini? Partiamo rispondendo all'ultima domanda: l’obbligo della mascherina all'esterno non è valido per i bambini di età inferiore a 6 anni, per i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale.

Chi ama correre, può continuare a farlo senza mascherina: non è obbligatorio indossare la mascherina mentre si pratica attività sportiva e motoria. Per quanto riguarda, invece le attività di ristorazione, continuano a essere valide negli esercizi pubblici di somministrazione alimenti le prescrizioni previste dalle linee guida del Protocollo nazionale siglato tra Regioni e Governo. Pertanto l’uso della mascherina non è obbligatorio per chi siede ai tavoli di un locale, sia all’interno che all’esterno nei dehors. 

Ovviamente rimane confermato l'obbligo, sull'intero territorio regionale del Piemonte, di indossare le mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, i centri commerciali e tutti i luoghi nei quali non sia possibile garantire il antenimento della distanza di sicurezza, fatto salvo per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale.

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