Torino, 03/01/2018.
Aggiornamento di venerdì 6 gennaio
Sarà un'Epifania senza macchina per i
possessori di veicoli diesel Euro
0,1,2,3,4 e benzina, gpl e metano Euro
0. Il Comune di Torino, sulla base del report
di Arpa,
ha prolungato lo stop dei veicoli diesel Euro
4 anche per la giornata di sabato 6
gennaio (sul sito
del Comune gli aggiornamenti in tempo reale).
Aggiornamento di giovedì 4 gennaio
Il divieto di circolazione per i veicoli Euro 4 prosegue
anche venerdì 5 gennaio.
Mercoledì 3 gennaio
Lo smog non dà tregua al capoluogo piemontese. Prosegue anche
giovedì 4 gennaio lo stop dei diesel Euro 4
scattato il 3 gennaio.
Un allerta di primo livello dovuta alla registrazione di
una concentrazione
di polveri sottili superiore ai 50 microgrammi per metro
cubo, per quattro giorni consecutivi.
Pertanto, giovedì 4, e fino al rientro delle condizioni
di inquinamento dell'aria sotto i livelli indicati
dall'Unione europea (sul
sito del Comune gli aggiornamenti in tempo
reale), non potranno circolare in
città i veicoli privati diesel Euro
0,1,2,3,4 e benzina, gpl e metano Euro
0, dalle 8.00 alle 19.00 per i veicoli
adibiti al trasporto persone; dalle 8.30 alle 14.00 e dalle 16.00
alle 19.00 per i veicoli adibiti al trasporto merci (gpl/metano
possono circolare) come previsto dall'ordinanza 92/2017.
Di seguito le modalità dello stop previste con
l'allerta di primo livello (Arancio)
Trasporto Persone
Dalle 8.00 alle 19.00 (festivi compresi) non
possono circolare i veicoli Benzina, gpl e
metano con omologazione Euro
0; Diesel con omologazione inferiore o uguale a
Euro 4.
Trasporto Merci
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.00 e
dalle 16.00 alle 19.00 non possono circolare i
veicoli Benzina con omologazione Euro 0 e
Diesel con omologazione inferiore o uguale a Euro
4.
Sabato e festivi dalle ore 8.30 alle 15.00 e
dalle 17.00 alle 19.00 non possono circolare i
veicoli Benzina con omologazione Euro 0
e Diesel con omologazione inferiore o uguale a
Euro 4.
Ricordiamo che il blocco sarà attivo tutti i giorni,
festivi compresi fino a che il livello di Pm10 non scenderà al di
sotto della soglia dei 50 microgrammi al metro cubo.
Sono esentati dalle limitazioni
- veicoli elettrici o ibridi funzionanti a motore elettrico ed a
idrogeno;
- motocicli e ciclomotori a quattro tempi;
- veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa massima
superiore a 3,5 ton. (categorie N2, N3);
- veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto
posti a sedere oltre al sedile del conducente (categorie M2,
M3);
- veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili
del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in
servizio e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione
forzata di veicoli, veicoli destinati a interventi su mezzi o rete
trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e
nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura
animali vaganti e raccolta spoglie animali, veicoli utilizzati per
riprese cinematografiche, veicoli per consegna e ritiro di prodotti
postali;
- taxi di turno, autobus in servizio pubblico di linea, autobus e
autoveicoli in servizio di noleggio con conducente;
- veicoli del car sharing;
- veicoli con almeno tre persone a bordo se omologate a quatto o
più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2/3
posti (car-pooling);
- veicoli per trasporto persone di categoria M1 utilizzati dagli
agenti di commercio che siano iscritti al ruolo presso la Camera di
Commercio; l’iscrizione al ruolo deve essere attestata da un
documento della Camera di Commercio;
- veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a
Federazioni affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute
ufficialmente, o veicoli privati utilizzati da iscritti alle stesse
con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della
manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente
impegnato. Veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o
cronometristi con dichiarazione del Presidente della rispettiva
Federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva
nella quale l'iscritto è direttamente impegnato;
- veicoli oltre 3,5 ton, macchine operatrici, macchine agricole,
mezzi d’opera;
- veicoli che l’art. 53 del Codice della Strada definisce
“motoveicoli per trasporti specifici” e “motoveicoli per
uso speciale”; “Motoveicoli per trasporti specifici”: veicoli a tre
ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in
particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti
permanentemente di speciali attrezzature relative a tale
scopo.
- In deroga alle limitazioni possono circolare altresì i seguenti
veicoli purché accompagnati da idonea documentazione:
- veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e
di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con
certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le
persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono
immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per
interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza
della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie,
è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dalle
scuole, uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato
l’indirizzo nonché l’orario di inizio e termine dell’attività
scolastica, lavorativa, di terapia ecc.;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a
terapie od esami o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di
esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio
dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve
essere sottoposta a terapia od esami è necessario esibire copia
della certificazione medica o della prenotazione, nonché
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autodichiarazione),
nella quale il conducente dichiari il percorso e l’orario;
- veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con
certificazione del datore di lavoro o dell’Ente per cui operano che
dichiari che l’operatore sta prestando assistenza domiciliare a
persone affette da patologie per cui l’assistenza domiciliare è
indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi
di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con
certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal
medico di famiglia;
- veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all’art.
60 del codice della strada iscritti agli appositi registri per la
partecipazione a manifestazioni indette dalle Associazioni;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano
a cerimonie funebri o a cerimonie religiose o civili non ordinarie,
purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire
gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri
officianti);
- veicoli utilizzati da lavoratori i cui luoghi di lavoro non
sono serviti, negli orari di lavoro, dai mezzi pubblici nel raggio
di 1.000 m; la condizione deve essere certificata da una lettera
del datore di lavoro che attesti l’assenza del servizio pubblico,
le generalità del guidatore, il numero di targa del mezzo, il luogo
di lavoro e l’orario di lavoro;
- veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in
pronto intervento dei quali sia dimostrata la funzione e la
destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili e i
mezzi di servizio del Bike Sharing;
- veicoli utilizzati da medici in visita domiciliare e/o
ambulatoriale con medico a bordo e con tessera dell'Ordine
professionale; veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in
turno di reperibilità nell'orario del blocco; veicoli
utilizzati da infermieri e ostetriche in visita domiciliare e/o
ambulatoriale, con il titolare a bordo e con dichiarazione dei
rispettivi Collegi Professionali attestante la libera
professione;
- veicoli al servizio di testate televisive con a bordo i mezzi
di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc.,
veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica,
veicoli utilizzati da giornalisti iscritti all'Ordine in
possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano
da cui risulti che sono in servizio negli orari del blocco;
- veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi o per i
quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per
l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti;
- veicoli di imprese che eseguono lavori per conto del Comune di
Torino o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata
documentazione dell'Ente per cui lavorano o che eseguono
interventi programmati con autorizzazione della regia cantieri e/o
bolle di manomissione per interventi su sottoservizi;
- veicoli utilizzati nell’organizzazione di manifestazioni per le
quali sono state precedentemente rilasciati atti concessori di
occupazione suolo pubblico, forniti di apposita documentazione
rilasciata dai Settori competenti;
- veicoli utilizzati da Enti o Associazioni per manifestazioni
patrocinate dalla Città:
- veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense
ospedaliere, case di riposo per anziani o singole comunità;
- veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero
muniti della copia scritta della prenotazione o della ricevuta
alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo - se è
interno del perimetro del blocco - e i confini dell'area
soggetta al blocco per l’arrivo e la partenza.
Per ulteriori
informazioni, visita il sito del Comune di Torino