Quali sono le detrazioni IRPEF sull'acquisto di un montascale?

Magazine, 22/09/2019.

Vivere in una casa a più livelli con una persona disabile o anziana che ha difficoltà motorie e non riesce purtroppo ad essere completamente autonoma, spinge spesso a trovare delle soluzioni alternative che le permettano, in modo sicuro, di spostarsi tra i piani dell’abitazione in totale autonomia. Quando si hanno difficoltà motorie o si è costretti su una sedia a rotelle, infatti, anche una semplice rampa di scale può diventare un vero e proprio ostacolo impedendo alla persona di muoversi in tranquillità e di entrare e uscire di casa.

Esistono però degli strumenti utili proprio ad aggirare questo problema, permettendo anche alle persone con difficoltà motorie di salire o scendere le scale senza l’aiuto di qualcuno. I montascale, infatti, sono dispositivi molto utili e possono essere installati su qualsiasi tipo di scala senza nessun lavoro di muratura. Inoltre, nonostante i prezzi dei montascale possono sembrare elevati, è possibile ottenere delle detrazioni IRPEF che possono ridurre, anche di molto, la spesa complessiva.

Detrazioni fiscali per l’anno 2019

Le detrazioni fiscali sull’acquisto di un montascale sono regolate dalla Legge n. 13/1989 relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche. Tale legge prevede che le persone affette da menomazioni fisiche che gli impediscono di muoversi autonomamente, le persone disabili e coloro che hanno a carico una persona affetta da uno di questi problemi, abbiano un’IVA agevolata pari al 4%per l’acquisto di mezzi come il montascale, il servoscala e l’elevatore.

Detrazione fiscale del 50%per le spese di eliminazione delle barriere architettoniche

È possibile beneficiare, inoltre, anche di una detrazione pari al 50% (su un massimo di 96.0000 euro di spesa per unità abitativa) grazie al Bonus Ristrutturazioni 2019 che include un’ampia gamma di lavori sia per migliorare l’aspetto estetico della propria casa, sia per abbattere le barriere architettoniche e quindi anche per l’acquisto e l’installazione di un montascale o di altre strutture analoghe. La detrazione fiscale del 50% è applicabile per le spese sostenute a partire dal 26 giugno 2012, fino al 31 dicembre 2019, salvo proroga del Governo. A poter usufruire delle detrazioni fiscali del 50% sono tutti i contribuenti soggetti al pagamento di imposte sui redditi, sia i proprietari dell’immobile, sia i titolari di diritti di godimento, sia coloro che ne sosterranno le spese dei lavori.

Anche gli edifici condominiali possono usufruire della detrazione fiscale del 50%, purché i lavori in questioni vengano effettuati sulle parti comuni del condominio.La richiesta per la detrazione fiscale del 50% è una procedura piuttosto semplice perché richiede soltanto di inserire nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile, gli estremi di registrazione dell’atto e tutti gli altri dati richiesti nella domanda che servono a controllare la detrazione. Dopodiché dovranno essere comunicati all’Azienda Sanitaria Locale le generalità del committente dei lavori, il tipo di intervento da realizzare, i dati identificativi dell’impresa che effettuerà i lavori con esplicita assunzione di responsabilità e la data di inizio dei lavori di recupero tramite raccomandata o altre modalità richieste dalla Regione di residenza.

Infine, entro 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori, è obbligatorio per Legge comunicare all’Enea le informazioni sui lavori tramite il suo sito web. Per ottenere la detrazione i pagamenti dovranno essere effettuati solo tramite bonifico bancario o postale in modo tale che risultino la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e quello del beneficiario del pagamento (o la sua partita Iva). Mentre per gli edifici condominiali, i bonifici devono riportare i codici fiscali di tutte le persone interessate alla detrazione fiscale. Nel caso in cui gli interventi vengano realizzati su parti comuni condominiali, allora nei bonifici dovranno essere riportati il codice fiscale del condominio e quello dell’amministratore o di chi effettua il pagamento.

Detrazione del 19% per spese sanitarie e mezzi di ausilio

Lo Stato, inoltre, prevede una detrazione fiscale pari al 19% per alcune spese sanitarie e per l’acquisto di mezzi di ausilio come il montascale e tutte le persone portatrici di handicap o che abbiano delle limitazioni o menomazioni fisiche permanenti che compromettano in parte o totalmente la mobilità possono usufruirne. Anche chi non è riconosciuto invalido può usufruire della detrazione del 19%, purché si presenti una patologia tale, certificata da un medico, che gli impedisca di utilizzare autonomamente e in maniera sicura una rampa di scale o altri ostacoli. I portatori di handicap riconosciuti invalidi al 100% hanno il diritto di precedenza in graduatoria per ottenere la detrazione fiscale. Per richiedere la detrazione occorre conservare le fatture relative all’acquisto del montascale ed inserire l’importo della detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si è sostenuto il pagamento.

Cumulabilità della detrazione del 50% e della detrazione del 19%

Le detrazioni del 50% e del 19% non sono cumulabili tra di loro, ma possono essere cumulate con i contributi concessi dalla Legge 13/1989, purché l’erogazione complessiva tra la detrazione IRPEF e il contributo della Legge, non superi la spesa effettivamente sostenuta.

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